Descrizione
Con una recente circolare, il Ministero dell’Interno ha chiarito che, in ossequio alle disposizioni di cui all’art.109 del RD 773/1931 (TULPS), per tutti i tipi di strutture ricettive, incluse le affittacamere, i bed & breakfast, e le case vacanza, permane l’obbligo di richiedere un documento di identità valido per effettuare la registrazione dei dati anagrafici e procedere al successivo invio degli stessi alla Questura competente per territorio.
In virtù dell’art.109 del TULPS, infatti, i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive possono dare alloggio esclusivamente a persone munite di idoneo documento, attestante l’identità, con comunicazione alla Questura territorialmente competente entro le successive 24 ore dall’arrivo tramite i sistemi informatici previsti.
Inoltre, le informazioni anagrafiche (nome, cognome, data di nascita, nazionalità) devono essere inserite in un registro, cartaceo o elettronico.
L'identificazione consiste nella verifica di persona della corrispondenza tra il cliente e i documenti d'identità presentati, con particolare attenzione alla congruenza della fotografia.
L’obbligo di cui sopra, quindi, può ritenersi assolto solo mediante la concreta verifica, in presenza, dell’identità personale dei clienti da parte del gestore della struttura ricettiva.
In caso di inottemperanza, sono previste sanzioni amministrative e multe, ed è necessario rispettare le norme sulla privacy per il trattamento dei dati personali.