Descrizione
Il Sindaco, visto l’articolo 1, comma 2), della legge 5 febbraio 2003, n. 17 recante “Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità”, informa che la norma sopra citata prevede la possibilità, per gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, di ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito, da parte dello stesso Comune.
Tale annotazione, è apposta sulla tessera elettorale dell’elettore dall’Ufficio comunale, previa richiesta corredata da apposita documentazione sanitaria attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Quanto sopra, al fine di evitare all’elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico.
Informa inoltre che per effetto della citata Legge n. 17/2003, gli elettori fisicamente impediti esercitano il diritto di voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.